Figure normative

Persona Responsabile

Distributore prodotto cosmetico:

qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei; Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico è collegato ad un responsabile all'interno della Comunità.

Fabbricante:

una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

Importatore:

una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;

Distributore:

una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
Il distributore è la persona responsabile quando immette unprodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suomarchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato inmodo tale che possa essere compromessa la conformità con irequisiti applicabili.

Utilizzatore finale:

un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;
Tutti i grossisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i dettaglianti che vendono direttamente al consumatore sono coperti dal riferimento al distributore. È quindi opportuno adattare gli obblighi del distributore al rispettivo ruolo e alla parte di attività di ognuno di tali operatori.
Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici peri quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità.
Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24 del Regolamento 1223/09 .

PER ULTRERIORI INFORMAZIONI VISITA http://www.eu-cosmetics.it