Regolamento cosmetici

Regolamento 1223/09

Il 22 dicembre 2009 è stato pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici allo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.). 

Le disposizioni del nuovo Regolamento 1223/09 si applicano a decorrere dall'11 luglio 2013 ad eccezione delle norme relative ai seguenti aspetti:



  • Sostanze CMR- le disposizioni contenute nel'articolo 15 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2010 unitamente alle disposizioni degli articoli 14, 31 e 32 se necessari all'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2 – si tratta come già detto della proposta di un nuovo un sistema di gestione del rischio per le sostanze CMR 1A o 1B – ai sensi dell'Allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 - e 2 che consente, a condizioni estremamente severe l'impiego di tali sostanze qualora siano state ritenute sicure dal Comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP);
  • Nanomateriali - per i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato prima dell'11 gennaio 2013 la persone responsabile dovrà effettuare la notifica in formato elettronico tra l'11 gennaio 2013 e l'11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all'articolo 13 del medesimo Regolamento.

SCOPI
  • eliminare la incertezze e le incoerenze giuridiche dovute all'elevato numero di emendamenti che la direttiva ha subito nel corso dei decenni;
  • armonizzare la procedura di immissione sul mercato dei prodotti cosmetici ad oggi presenta diversa da Stato a Stato;
  • garantire maggiore certezza ed uniformità di interpretazione attraverso l'introduzione di un set di definizioni base, finora assenti;


  • evitare divergenze nei recepimenti nazionali da parte dei vari Stati membri che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto ma gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi;


  • garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri alla luce dell'innovazione del settore.



NOVITA' PRINCIPALI



  • Set di definizioni (articolo 2) 
E' stato inserito un set di definizioni finora assente. A titolo meramente esemplificativo, si richiama l'importanza dell'introduzione delle definizioni di immissione e messa a disposizione sul mercato, sul mercato o di fabbricante e distributore che nel corso degli anni avevano dato vita ad un acceso dibattito interpretativo;
  • Valutazione della sicurezza dei cosmetici (articolo 10) 
In passato non venivano specificate le informazioni che la valutazione della sicurezza doveva contenere ora l'elemento cruciale del nuovo testo è il chiarimento in merito alle informazioni che devono essere contenute nella valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico.
  • Notifica centralizzata (articolo 13) 
Coerentemente con l'obiettivo di armonizzare le diverse normative nazionali riguardanti la procedura di immissione sul mercato si è prevista una notifica centralizzata e in formato elettronico alla Commissione europea, contenente una serie di informazioni stabilite. Al momento dell'immissione sul mercato è previsto l'invio sempre alla Commissione anche dell'etichetta e dell'eventuale fotografia del prodotto.
  • Sostanze CMR (articolo 15) 
Finora le sostanze CMR 1 e 2 venivano automaticamente vietate nei prodotti cosmetici. Le sostanze CMR 3 venivano vietate finché il Comitato scientifico, sulla base dei dati relativi all'esposizione, non concludesse che la sostanza in questione è sicura ai fini dell'impiego nei prodotti cosmetici. L'articolo 15 intende proporre un sistema di gestione del rischio per le sostanze CMR 1A o 1B – ai sensi dell'Allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 - e 2 che consente, a condizioni estremamente severe l'impiego di tali sostanze qualora siano state ritenute sicure dal Comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP).
  • Nanomateriali (articolo 16) 
Per i prodotti contenenti nanomateriali è prevista una notifica contenente anche una serie d'informazioni circa gli stessi nano materiali come la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche, una stima della quantità che si prevede immettere sul mercato per anno, il profilo tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili che va presentata 6 mesi prima dell'immissione sul mercato. Inoltre, nell'elenco degli ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovrà figurare chiaramente la presenza di nanomateriali. 
Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione metterà a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato.
  • Etichettatura 
Nell'etichetta dei cosmetici, non dovranno essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, «che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono». Come richiesto dai deputati del Parlamento europeo, la Commissione dovrà anche stabilire un piano d'azione, in cooperazione con gli Stati membri, riguardante le dichiarazioni ("claims") figuranti sui cosmetici e fissare le priorità per determinare criteri comuni che giustificano il loro uso. Dovrà poi adottare un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate sui prodotti cosmetici.
  • Sorveglianza del mercato (articolo 22) 
gli Stati membri dovranno anche realizzare i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati. Dovranno poi vigilare sul rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione e conferire alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire loro di espletare i loro compiti in modo adeguato. Infine, per contribuire a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l'efficienza, occorrerà inoltre garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura.

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